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Aggiornamenti normativi
FOCUS: “Affitto di ramo d’azienda e requisiti di capacità tecnico-professionale:...
Il caso sottoposto all’Autorità Con l’istanza di parere precontenzioso n. 343 del 9 settembre 2025, la Provincia di Benevento, in qualità di stazione unica appaltante, ha chiesto all’ANAC di esprimersi sulla legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande. L’esclusione era stata disposta dal RUP in ragione della ritenuta inidoneità del contratto di affitto di ramo d’azienda, prodotto dall’operatore a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché della durata di soli due anni, seppur tacitamente rinnovabile di biennio in biennio. La stazione appaltante aveva fatto applicazione dell’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui l’affittuario ...
Il caso sottoposto all’Autorità Con l’istanza di parere precontenzioso n. 343 del 9 settembre 2025, la Provincia di Benevento, in qualità di stazione unica appaltante, ha chiesto all’ANAC di esprimersi sulla legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande. L’esclusione era stata disposta dal RUP in ragione della ritenuta inidoneità del contratto di affitto di ramo d’azienda, prodotto dall’operatore a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché della durata di soli due anni, seppur tacitamente rinnovabile di biennio in biennio. La stazione appaltante aveva fatto applicazione dell’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui l’affittuario ...
CCNL Metalmeccanici e CCNL Igiene Ambientale sono equivalenti?
Come noto, l’articolo 11 del “Nuovo Codice” prevede al comma 2 che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. Le modifiche del “correttivo” all’articolo 11, e l’introduzione dell’Allegato I.01, hanno esplicitato criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato in appalto, nonché le modalità di presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Perché l’articolo 11 evidenzia (sin dalla stesura originaria) come sia possibile partecipare alla gara con un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante purché sia dichiarata, e poi accertata, l’equivalenza del diverso CCNL in termini di tutele economiche e normative. [[CASESTUDY]] La vicenda oggetto di esame...
Come noto, l’articolo 11 del “Nuovo Codice” prevede al comma 2 che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indichino il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. Le modifiche del “correttivo” all’articolo 11, e l’introduzione dell’Allegato I.01, hanno esplicitato criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato in appalto, nonché le modalità di presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele. Perché l’articolo 11 evidenzia (sin dalla stesura originaria) come sia possibile partecipare alla gara con un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante purché sia dichiarata, e poi accertata, l’equivalenza del diverso CCNL in termini di tutele economiche e normative. [[CASESTUDY]] La vicenda oggetto di esame...
MIT: Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3687 ha risposto al seguente quesito: L'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta l'affidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera. A tale principio si è aggiunta la previsione dell'art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nell'art. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende l'incompatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sull'esecuzione, si chiede conferma che tale incarico comporti l'incompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ruoli tecnici nell'ambito del progetto o dell'esecuzione del lavoro. [[CASESTUDY]] Risposta aggio...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3687 ha risposto al seguente quesito: L'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta l'affidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla progettazione, direzione o esecuzione dell'opera. A tale principio si è aggiunta la previsione dell'art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nell'art. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende l'incompatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE ( coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sull'esecuzione, si chiede conferma che tale incarico comporti l'incompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ruoli tecnici nell'ambito del progetto o dell'esecuzione del lavoro. [[CASESTUDY]] Risposta aggio...
Non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto...
La ricorrente si duole dell’illegittimità della propria esclusione, poiché il modulo contenuto nella piattaforma ha imposto -sotto la voce “valore offerto” presente nell’offerta tecnica- l’inserimento di elementi economici. Pertanto, non è possibile imputare all’operatore economico alcuna responsabilità o negligenza, attesa la necessità di doversi conformare al percorso della piattaforma, per come prescritto dal capitolato. A supporto di quanto dedotto, la ricorrente rileva che inoltre la metà dei partecipanti alla procedura selettiva è stata esclusa per la medesima ragione dell’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, confermando ciò la natura ambigua e fuorviante della richiesta di esprimere “il valore offerto”. In ogni caso, non sarebbe in concreto ravvisabile alcuna commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché la presenza degli elem...
La ricorrente si duole dell’illegittimità della propria esclusione, poiché il modulo contenuto nella piattaforma ha imposto -sotto la voce “valore offerto” presente nell’offerta tecnica- l’inserimento di elementi economici. Pertanto, non è possibile imputare all’operatore economico alcuna responsabilità o negligenza, attesa la necessità di doversi conformare al percorso della piattaforma, per come prescritto dal capitolato. A supporto di quanto dedotto, la ricorrente rileva che inoltre la metà dei partecipanti alla procedura selettiva è stata esclusa per la medesima ragione dell’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, confermando ciò la natura ambigua e fuorviante della richiesta di esprimere “il valore offerto”. In ogni caso, non sarebbe in concreto ravvisabile alcuna commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché la presenza degli elem...
FOCUS: “Gare pubbliche: la reiterazione di condotte irregolari può minare l’affidabilità...
Con la sentenza n. 7352 del 17 settembre 2025 la Sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la delicata questione della rilevanza, ai fini dell’esclusione, delle irregolarità lievi commesse da un concorrente in più occasioni nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica. Il Collegio ha chiarito che, se è vero che il principio di proporzionalità impone di limitare l’espulsione a ipotesi eccezionali in presenza di violazioni di scarsa entità, è altrettanto vero che la loro reiterazione può mettere in dubbio l’affidabilità complessiva dell’operatore, giustificando l’estromissione dalla gara. La decisione del Consiglio di Stato Il caso riguardava l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, nell’ambito del quale la stazione appaltante aveva escluso un operatore ritenuto responsabile di illeciti professionali. Secondo il Consiglio di Stato, l...
Con la sentenza n. 7352 del 17 settembre 2025 la Sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la delicata questione della rilevanza, ai fini dell’esclusione, delle irregolarità lievi commesse da un concorrente in più occasioni nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica. Il Collegio ha chiarito che, se è vero che il principio di proporzionalità impone di limitare l’espulsione a ipotesi eccezionali in presenza di violazioni di scarsa entità, è altrettanto vero che la loro reiterazione può mettere in dubbio l’affidabilità complessiva dell’operatore, giustificando l’estromissione dalla gara. La decisione del Consiglio di Stato Il caso riguardava l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, nell’ambito del quale la stazione appaltante aveva escluso un operatore ritenuto responsabile di illeciti professionali. Secondo il Consiglio di Stato, l...
Stazioni appaltanti, 4.903 qualificate alla chiusura del primo biennio
Stazioni appaltanti, 4.903 qualificate alla chiusura del primo biennio Per il nuovo biennio nel settore “Lavori” la qualificazione è acquisita da 63 enti precedentemente non qualificati Il totale delle amministrazioni qualificate, alla chiusura del primo biennio di qualificazione (1° luglio 2023-30 giugno 2025), è pari a 4.903, con l’11,3% per “Lavori”, il 29,2% per “Servizi e forniture” e il 59,5% per entrambi i settori. In termini assoluti, per il settore dei “Lavori” il totale delle amministrazioni qualificate si attesta a 3.472 unità (di cui 555 solo per “Lavori” e 2.917 per entrambi i settori) mentre il totale per il settore “Servizi e forniture” si attesta a 4.348 unità (di cui 1.431 solo per “Servizi e forniture” oltre alle 2.917 per entrambi i settori). [[CASESTUDY]] È quanto emerge dall’ultimo Report trimestrale di Anac sulla qualificazione...
Stazioni appaltanti, 4.903 qualificate alla chiusura del primo biennio Per il nuovo biennio nel settore “Lavori” la qualificazione è acquisita da 63 enti precedentemente non qualificati Il totale delle amministrazioni qualificate, alla chiusura del primo biennio di qualificazione (1° luglio 2023-30 giugno 2025), è pari a 4.903, con l’11,3% per “Lavori”, il 29,2% per “Servizi e forniture” e il 59,5% per entrambi i settori. In termini assoluti, per il settore dei “Lavori” il totale delle amministrazioni qualificate si attesta a 3.472 unità (di cui 555 solo per “Lavori” e 2.917 per entrambi i settori) mentre il totale per il settore “Servizi e forniture” si attesta a 4.348 unità (di cui 1.431 solo per “Servizi e forniture” oltre alle 2.917 per entrambi i settori). [[CASESTUDY]] È quanto emerge dall’ultimo Report trimestrale di Anac sulla qualificazione...
Per l’utilizzo dell’“inversione procedimentale” l’art.107 non prevede alcuna...
Per l’utilizzo del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, sulla base della previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – non è necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risulta sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà. [[CASESTUDY]] Lo ricorda Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 14/10/2025, n. 423: Non sono persuasive, infine, le argomentazioni con cui parte ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, invero correttamente impiegato dalla Commissione giudicatrice conformemente alla previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. E’ stato evidenziato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 s...
Per l’utilizzo del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, sulla base della previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – non è necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risulta sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà. [[CASESTUDY]] Lo ricorda Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 14/10/2025, n. 423: Non sono persuasive, infine, le argomentazioni con cui parte ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, invero correttamente impiegato dalla Commissione giudicatrice conformemente alla previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. E’ stato evidenziato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 s...
FOCUS: “L’accordo di collaborazione plurilaterale nella fase di esecuzione dei...
Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha introdotto l’accordo di collaborazione plurilaterale quale strumento opzionale di governance dell’esecuzione, stipulato tra stazione appaltante, affidatario e ulteriori soggetti pubblici e privati. La novella ne afferma l’autonomia causale rispetto al contratto d’appalto, escludendone effetti sostitutivi o integrativi. Il contributo ricostruisce ratio e dibattito maturato in sede di parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, qualifica l’istituto come contratto plurilaterale con comunione di scopo, ne analizza le parti, l’oggetto e le misure attuative, approfondisce il ruolo del direttore strategico e formula indicazioni operative per le stazioni appaltanti, con particolare attenzione al bilanciamento tra obiettivi principali e obiettivi collaterali e ai profili concorrenziali dei premi reputazionali. Premessa e ...
Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha introdotto l’accordo di collaborazione plurilaterale quale strumento opzionale di governance dell’esecuzione, stipulato tra stazione appaltante, affidatario e ulteriori soggetti pubblici e privati. La novella ne afferma l’autonomia causale rispetto al contratto d’appalto, escludendone effetti sostitutivi o integrativi. Il contributo ricostruisce ratio e dibattito maturato in sede di parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, qualifica l’istituto come contratto plurilaterale con comunione di scopo, ne analizza le parti, l’oggetto e le misure attuative, approfondisce il ruolo del direttore strategico e formula indicazioni operative per le stazioni appaltanti, con particolare attenzione al bilanciamento tra obiettivi principali e obiettivi collaterali e ai profili concorrenziali dei premi reputazionali. Premessa e ...
Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria...
Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto. [[CASESTUDY]] Lo ribadisce Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/10/2025, n. 1638: Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazi...
Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto. [[CASESTUDY]] Lo ribadisce Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/10/2025, n. 1638: Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazi...
MIT: Estensione verifica di regolarità contributiva ai subappaltatori a fini pagamento...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3691 ha risposto al seguente quesito: L'art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che "per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori". A fronte di ciò si chiede se a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico il campo di applicazione soggettivo della predetta disciplina risulti esteso alla totalità dei subappaltatori per cui alle date dei singoli pagamenti in acconto od a saldo sia intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, c. 4, e c. 16, terzo periodo e successivi, D.Lgs. n. 36/2023 oppure debba intendersi limitato ai...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/10/2025 n. 3691 ha risposto al seguente quesito: L'art. 119, c. 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che "per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori". A fronte di ciò si chiede se a parere di codesto spettabile Servizio Supporto Giuridico il campo di applicazione soggettivo della predetta disciplina risulti esteso alla totalità dei subappaltatori per cui alle date dei singoli pagamenti in acconto od a saldo sia intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, c. 4, e c. 16, terzo periodo e successivi, D.Lgs. n. 36/2023 oppure debba intendersi limitato ai...
Il termine di dieci giorni dell’art. 36 comma 4 si applica sempre, con decorrenza...
Procedura di accesso agli atti. L’articolo 36 comma 4 prevede che: Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. Per Tar Marche il termine di dieci giorni occorre attenersi al dato letterale del comma 4, per cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 11/10/2025, n. 748: Ciò premesso...
Procedura di accesso agli atti. L’articolo 36 comma 4 prevede che: Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso. Per Tar Marche il termine di dieci giorni occorre attenersi al dato letterale del comma 4, per cui il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia parziale o, addirittura, assente. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 11/10/2025, n. 748: Ciò premesso...
FOCUS: “La qualificazione dei servizi intellettuali negli appalti pubblici: criteri...
Con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 16146, il TAR Lazio (sede di Roma) è stato chiamato a pronunciarsi sull’esito di una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento, in appalto, di servizi di natura intellettuale a prevalente contenuto gestionale e progettuale. La ricorrente lamentava che l’aggiudicataria, pur avendo previsto nell’offerta l’impiego di alcuni collaboratori, non avesse indicato né i costi della manodopera, né il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, in violazione degli artt. 11, 41, 102, 108 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023. A ciò si aggiungeva, secondo la prospettazione attorea, l’omessa verifica da parte della Regione Lazio degli obblighi gravanti sull’operatore economico, con conseguente carenza istruttoria. [[CASESTUDY]] La qualificazione dei servizi come intellettuali Il Collegio ha chiarito che l’appalto aveva ad ogge...
Con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 16146, il TAR Lazio (sede di Roma) è stato chiamato a pronunciarsi sull’esito di una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento, in appalto, di servizi di natura intellettuale a prevalente contenuto gestionale e progettuale. La ricorrente lamentava che l’aggiudicataria, pur avendo previsto nell’offerta l’impiego di alcuni collaboratori, non avesse indicato né i costi della manodopera, né il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile, in violazione degli artt. 11, 41, 102, 108 e 110 del D.Lgs. n. 36/2023. A ciò si aggiungeva, secondo la prospettazione attorea, l’omessa verifica da parte della Regione Lazio degli obblighi gravanti sull’operatore economico, con conseguente carenza istruttoria. [[CASESTUDY]] La qualificazione dei servizi come intellettuali Il Collegio ha chiarito che l’appalto aveva ad ogge...